Egr. Sig.
Procuratore Capo
Procura della Repubblica
Via Gregorio VII, 122
00165 Roma.
Poste Italiane S.p.A. e sei OO.SS. concertative (slc-cgil,
slp-cisl, uil-post, failp-cisal, sailp-confsal e ugl poste) hanno fatto
un’offerta pubblica a circa 30.000 persone, 13.000 dei quali propri dipendenti
reintegrati per sentenze di vario grado (1° e 2°), e gli altri comunque
interessati ad un eventuale rapporto di lavoro in quanto già ivi impegnati con
CTD e/o già attivatisi per le necessarie azioni giudiziarie.
L’offerta pubblica (accordo del 13 gennaio 2006) è
stata accompagnata da tutti i firmatari con iniziative pubbliche (assemblee),
contatti privati e convocazioni aziendali, per esporre i termini del patto,
magnificarne le convenienze, indurre all’accoglimento.
L’iter dell’accordo prevede un termine perentorio
per manifestare la propria adesione (14 marzo 2006 -15 maggio 2006) e la
successiva stipula presso le sedi territoriali dell’Associazione Industriali.
Il conclusivo atto di conciliazione dovrebbe
quindi essere depositato nelle udienze - ove in corso, ai vari livelli
giurisdizionali - perché il Giudice chiuda il contenzioso con una formula di
rito.
***
La struttura del patto
individuale avrebbe queste due condizioni di partenza, per quanto riguarda
coloro che sono, alla data del 13/01/06, già reintegrati per una sentenza (1°
grado o appello) o due (1° grado e appello):
·
il lavoratore rinunzia ai certi
esiti previsti dalla/e sentenza/e di reintegro.
·
il datore di lavoro ritira la
minaccia di ricorrere al Giudice superiore, ovvero gli atti già
processualmente avviati, ove l’interessato restituisca - in specie - le somme al
lordo riconosciutegli dal giudice a titolo di risarcimento per l’illegittimo
comportamento del medesimo datore.
La "conciliazione" avverrebbe quindi tra due "posizioni" sostanzialmente e
formalmente incompatibili sotto ogni profilo, compreso quello di giustizia: tra
la certezza del diritto (sentenze favorevoli) e la mera minaccia di un ulteriore
ricorso o di un eventuale diverso esito giudiziale da parte del prossimo
giudice.
Questa formula si chiama "ricatto", sotto ogni
latitudine.
Non bastano i camuffamenti verbali del
patriottismo aziendale per nasconderne le finalità ingiuriose e gli esiti
riprovevoli nei confronti della parte più debole. Nessuno dei contraenti
dell’accordo dimostra di voler perseguire l’obiettivo "politico" di
chiudere la stagione perversa della precarietà e dei (ex) precari, poiché il
ricorso ad essi comunque continua e perché lo strumento individuato e
predisposto nell’accordo stesso è di per sé inadeguato ad una "soluzione
finale".
Essi si sono proposti solamente di recuperare il
maggior numero di "euro" possibili per "giustificare" a posteriori il disastroso
bilancio dell’intera vicenda.
Lo strumento per questo scopo non poteva che
essere la diffusione penetrante e capillare della paura.
Il codice penale, uno dei "codici" violati da
lorsignori, tratta la "materia" in diversi articoli: 610 (violenza privata), 613
(stato di incapacità procurato mediante violenza), 629 (estorsione), 640
(truffa). Ma iura novit curia.
Questa nostra iniziativa vuole qualificarsi come
un
ESPOSTO
alla più alta autorità penale perché effettui, con la competenza e gli strumenti
istituzionalmente attribuiti, un adeguato accertamento se negli atti e nei
comportamenti delle persone che hanno sottoscritto l’accordo de quo, facilmente
identificabili per le funzioni ed il ruolo all’interno delle rispettive sigle di
appartenenza, non vi siano sintomi di reato ai titoli qui proposti e/o altri
possibili ed eventuali e proceda quindi secondo legge.
Milano, 14 marzo 2006
Il Responsabile Legale Nazionale
Galdo Enzo